Disposizioni doganali

Per una proficua spedizione dei vostri pacchi internazionali.

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Disposizioni doganali

Per una proficua spedizione dei vostri pacchi internazionali.

Con DPD si ha un alto grado di flessibilità quando si spedisce in altri paesi, sempre a condizione che le merci siano ammesse alla spedizione con DPD e che il loro trasporto non violi leggi e norme valide nella spedizione merci internazionale.

Nella spedizione internazionale in particolar modo è necessario considerare le disposizioni di esportazione e di importazione che variano a seconda delle merci spedite e del paese di spedizione e di destinazione.

Uffici d’informazione sulle disposizioni in merito a importazione ed esportazione

Contatto

DPD Competence Center

[email protected]

Direzione generale delle dogane

www.ezv.admin.ch

Descrizione merci, tariffe doganali e disposizioni di esportazione / importazione

www.tares.ch

Osec Business Network

www.osec.ch

Dogana Germania

www.zoll.de

Dogana Francia

www.douane.gouv.fr

Camera di Commercio Germania-Svizzera

www.handelskammer-d-ch.ch

Swiss Export

www.swiss-export.com

Camera di commercio e dell'industria della Svizzera

www.cci.ch

Contatto

DPD Competence Center

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Direzione generale delle dogane

www.ezv.admin.ch

Descrizione merci, tariffe doganali e disposizioni di esportazione / importazione

www.tares.ch

Osec Business Network

www.osec.ch

Dogana Germania

www.zoll.de

Dogana Francia

www.douane.gouv.fr

Camera di Commercio Germania-Svizzera

www.handelskammer-d-ch.ch

Swiss Export

www.swiss-export.com

Camera di commercio e dell'industria della Svizzera

www.cci.ch

Certificato di circolazione delle merci

La Svizzera ha stipulato accordi di libero scambio con diversi stati e gruppi di stati. Nel quadro di tali accordi, le merci possono usufruire di un trattamento preferenziale (franchigia doganale o riduzione dei tributi doganali) se soddisfano le condizioni di origine contrattuali ed esiste una prova dell’origine valida. Questa deve essere presentata all’ufficio doganale con la dichiarazione doganale.

Come prove dell’origine sono ammessi:

  • il certificato di circolazione delle merci EUR 1

  • il certificato di circolazione delle merci EUR-MED

  • la dichiarazione di origine sulla fattura per spedizioni di merce originale del valore non superiore ai limiti previsti negli accordi (prezzo dalla fabbrica)

  • la dichiarazione di origine sulla fattura approntata da un esportatore autorizzato

Il certificato di circolazione delle merci è un documento preferenziale per le merci che sono state prodotte nell’Unione europea e / o nell’EFTA.

Le direzioni di circondario doganali di Basilea, Sciaffusa, Ginevra e Lugano, gli ispettorati delle dogane di Zurigo e di Kreuzlingen, la suddivisione di servizio di San Gallo e la sezione Origine e tessili della Direzione generale delle dogane forniscono informazioni vincolanti sulle disposizioni relative all’origine.

Numero EORI

I numeri EORI (EORI=Economic Operators Registration and Identification System) sono stati introdotti nel 2009 in via obbligatoria per tutte le aziende come identificazione unica per gli operatori economici e costituiscono il solo indice di riferimento per l’espletazione di tutte le formalità doganali in Europa (relative a esportazione, importazione e transito).

Essere in possesso del numero EORI costituisce presupposto obbligatorio per poter accedere a tutte le operazioni doganali. Laddove il destinatario non sia munito di numero EORI valido non è possibile espletare alcuna operazione doganale.

Nota

È possibile verificare la validità di un numero EORI o numero di partita IVA comunitario in anticipo al fine di velocizzare l’espletazione delle formalità doganali accedendo gratuitamente alla banca dati elettronica della Commissione Europea.

 

Numero di partita IVA

Il numero identificativo IVA (abbreviato in USt-IdNr. in Germania o in UID in Austria) è l’identificazione univoca, valida in tutta l’UE, di una persona soggetta all’IVA. Esso serve per la liquidazione dell’IVA da parte degli uffici delle imposte all’interno dell’Unione Europea.

Per la gestione di sdoganamenti UE, operazioni triangolari o di contratti a catena nell’UE sono necessari un numero IVA e un numero identificativo IVA. La vostra azienda deve essere acquisita, dal punto di vista dell’IVA, dall’Ufficio delle imposte di Costanza. La richiesta di assegnazione di un numero identificativo IVA deve essere presentata per iscritto alla sede seguente:

Finanzamt Konstanz
Sigismundstrasse 19
DE-78405 Constanza

Tel. 0049 7531 289-0
Fax 0049 7531 289-312
E-Mail [email protected]

Se siete in possesso di un numero identificativo IVA, nella creazione dei documenti di esportazione è necessario tener conto di quanto segue:

Oltre alle indicazioni di uso commerciale, per lo sdoganamento UE è necessario menzionare anche le informazioni seguenti: «Consegna intracomunitaria esente da imposte in base al §4 Nr. 1b i.V. m. § 6a UStG».

La fattura commerciale deve essere creata senza aliquota IVA se tutti i soggetti coinvolti sono autorizzati alla deduzione dell’imposta precedente ovvero hanno un numero identificativo IVA.

Fattura esportazioni

Ogni spedizione di merci o documenti dalla Svizzera è soggetta a dichiarazione secondo i regolamenti doganali vigenti. Questo significa che richiede una fattura commerciale di accompagnamento o una fattura proforma. Qui sotto troverete un modello per creare una fattura di esportazione (non c'è trasferimento elettronico dei dati).

  • Si redige una fattura commerciale quando la merce viene venduta

  • Si redige una fattura proforma quando la merce non viene venduta ( ad es. in caso di campione o regalo)

Il documento fornisce informazioni sul mittente e sul destinatario delle merci e contiene soprattutto una descrizione completa dell'intero contenuto nonché indicazioni relative al valore. La fattura esportazioni deve essere sottoscritta dal mittente. È necessario allegare al pacco un originale e quattro copie.

Sdoganamento d'importazione Svizzera

Informazioni aggiuntive relative alla fattura della spedizione import

Vi ricordiamo che ogni spedizione importat dall’estero deve essere sdoganata e può quindi essere soggetta a dazi doganali e IVA.

Per le merci acquistate su Internet che non sono trasportate dal venditore o dall’acquirente (ad es. trasporto effettuato da un fornitore di servizi pacchi) valgono le norme generali. Il limite di franchigia del valore di CHF 300,00 vale solo per il traffico viaggiatori.

In qualità di destinatario di una spedizione DPD del vostro mittente, pagate l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sul valore della merce (inclusi i costi di trasporto e doganali), i dazi doganali (di norma sul peso lordo) e i servizi di sdoganamento necessari. Questa fattura non riguarda le spese di trasporto, ma solo le spese di sdoganamento dell’importazione. DPD parte fondamentalmente dall’Incoterm «DAP». Di conseguenza, le spese di trasporto dei mittenti nel paese di spedizione sono già state pagate. Secondo la prassi corrente dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), non vengono riscossi importi doganali e IVA se l’importo calcolato è inferiore a CHF 5,00 per decisione d'imposizione (ricevuta doganale).

 

Il limite massimo del valore della merce (spese di trasporto incluse) per una mancata riscossione dell’IVA è di:

  • CHF 61,50 per spedizioni con IVA all 8,1 % (vale per la maggior parte degli invii)
  • CHF 193,00 per spedizioni con IVA al 2,6 % (aliquota ridotta: merci speciali, come p.es. libri)

Ai sensi della LIVA (Legge sull’imposta sul valore aggiunto), il valore imponibile (base di calcolo*) comprende non solo il valore contabile vero e proprio, ma anche tutte le spese accessorie fino al primo luogo di destinazione in Svizzera (p.es. i costi del servizio di sdoganamento). Presso DPD Svizzera, fattura di un valore superiore a CHF 61,50 o CHF 193,00 vengono aumentate di un forfait per spese accessorie di CHF 12,00 per comunicare un valore corretto assoggettato all’IVA (base di calcolo*).

Spiegazione delle posizioni della fattura:

  • Costi amministrativi CHF 10,00: Tali costi vengono addebitati a ogni fatturazione della spedizione. Con questo copriamo ii costi di trasferimento dei dati tra l’agenzia doganale, l’ufficio doganale e il servizio contabile di DPD.
  • Provvigione dell'1,5 % dell’importo delle tasse d’importazione da noi anticipate, min. CHF 8,00: Tali costi coprono la prestazione anticipata da parte di DPD Svizzera e l’utilizzo del conto doganale (PCD) di DPD presso l’Amministrazione federale delle dogane. Se l’importatore dispone di un proprio conto PCD, questi costi vengono meno.
  • Spese di sdoganamento: Tali costi coprono il servizio delle spese di sdoganamento per la vostra spedizione import. In qualità di destinatari business, il costo per sdoganamento è di CHF 33,00. Il destinatario privato è tenuto al pagamento di CHF 18,00 + 3 % della base di calcolo della spedizione, se tale base è superiore a CHF 61,50.
  • Dogana: Se la merce non è soggetta a trattamento preferenziale, sulla spedizione vengono riscossi dei dazi doganali a seconda del numero di tariffa doganale (la Svizzera applica la tariffa doganale a peso). Se si conosce il numero di tariffa doganale della propria merce, è possibile controllare personalmente la tariffa doganale all’indirizzotares.ch.
  • Tariffe doganali: Qualora uno sdoganamento comprenda più di 3 diversi numeri di tariffa doganale, per ogni ulteriore numero di tariffa doganale addebiteremo CHF 4,00 (solo per destinatari business).

Cordiali saluti
DPD (Svizzera) SA

*LIVA art. 54 cpv. 3 b.:
Nella base di calcoloa base    devono essere integrati, se non sono già compresi: […], le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione nel paese in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56;